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Imposta di Soggiorno

Scheda del servizio

NORMATIVA:
D.Lgs  14 marzo 2011, n.23, Art. 4,  comma 1/ter (introdotto dall'art. 180 comma 3 del D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020).
"Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e) , del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".
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L’art.180 ha modificato i compiti affidati al gestore della struttura ricettiva nella riscossione del tributo da ausiliario del soggetto tenuto alla riscossione (ente locale) a soggetto responsabile del pagamento dell’imposta.
Prima dell’entrata in vigore del citato DL (19 maggio 2020), il gestore della struttura ricettiva, nella riscossione del tributo, raccoglieva e custodiva il denaro (pubblico) versato dai clienti a titolo di imposta di soggiorno per poi versarlo all’ente titolare della riscossione. Operava quindi in veste di agente contabile, con obbligo di rendiconto all’Ente.
Con l’introduzione del comma 3/bis, invece, il gestore della struttura ricettiva deve versare il tributo a prescindere dal pagamento da parte degli ospiti, sui quali può esercitare diritto di rivalsa.
Viene quindi ad essere individuato come responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e sottoposto alle sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento della stessa.

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Il modello deve essere utilizzato dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno di cui all’art.4 del d.lgs. 23/2011, al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale introdotto dall’art.14, comma 16, lettera e), del DL 78/2010 e dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell’art.4 del DL 50/2017 che disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

TERMINI DI PRESENTAZIONE
La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo


Limitatamente all'anno d'imposta 2020, la dichiarazione deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021.
Il termine per l'invio telematico della dichiarazione, già previsto al 30 giugno 2022, é stato prorogato 30 settembre 2022 dal D.L.73/2022 .

Il Ministero delle Finanze ha reso noto che dal 30 maggio 2022 é possibile compilare il modello dichiarativo relativo alla dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021, secondo le specifiche tecniche pubblicate nella pagina dedicata all'imposta stessa.

I modelli possono essere trasmessi utilizzando i canali telematici (entratel/fisconline) che l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento;
Il relativo modulo di controllo (versione 1.0.0), da integrare nel Desktop Telematico, è disponibile per il download.

Dal  7 giugno 2022 inoltre é disponibile nell’area riservata del sito web delle Entrate un servizio del Dipartimento che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa agli anni di imposta 2020 e 2021. 
Una volta che l’utente ha effettuato l'accesso, trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni” (in alternativa può ricercarlo con parole chiavi, per esempio “imposta di soggiorno” nella casella di ricerca).

Le istruzioni di compilazione descrivono le regole di compilazione del modello dichiarativo, indipendentemente dalla modalità scelta per la trasmissione dei dati.

REGOLAMENTO COMUNALE: 
NELLE MORE DELL'ADEGUAMENTO, NON SI APPLICANO I CONTENUTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 11 DEL 26/04/2012 CHE RISULTINO IN CONTRASTO CON LE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.



Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale
Responsabile Istruttore Direttivo BATTAGLINO Anna
Personale Istruttor Direttivo BATTAGLINO Anna
Indirizzo Via G.Mazzini, 29
Telefono 0173 65022 interno 5
Fax 0173.65184
Email tributi@comune.vezzadalba.cn.it
PEC vezza.dalba@cert.ruparpiemonte.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Lunedì 8.30 – 12,30
Venerdì 8.30 – 12.30

Regolamenti

Regolamento Comunale imposta di soggiorno
212322610-13.11.12(2).pdf[.pdf 1,67 Mb - 16/05/2014]

Ultimo aggiornamento pagina: 28/05/2025 19:37:17

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